Il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello sport), operativo dal 1° luglio 2023, distingue quattro figure: lavoratori sportivi subordinati, lavoratori sportivi autonomi, collaboratori coordinati e continuativi dell’area sportiva, e volontari con rimborsi forfettari. Sul fronte contributivo, per i lavoratori sportivi subordinati si applicano le aliquote ordinarie del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: 23,81% a carico datore + 9,19% a carico lavoratore (comprese le addizionali), con massimale contributivo 2025 di €119.650. Per i collaboratori coordinati e continuativi dell’area sportiva (co.co.co. sportivi), l’iscrizione avviene alla Gestione Separata INPS con aliquota complessiva del 25,98% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (2025). Le aliquote si applicano sui compensi eccedenti la franchigia di €5.000 annui prevista per i co.co.co. sportivi dilettantistici. Le indennità ai dilettanti sono esenti IRPEF fino a €15.000 annui (art. 36, co. 6, D.Lgs. 36/2021); l’eccedenza concorre alla formazione del reddito quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, con tassazione IRPEF ordinaria. L’iscrizione al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, Sport e Salute S.p.A.) rimane presupposto necessario per l’applicazione del regime speciale.
Una novità rilevante per il 2026 riguarda l’estensione del tema degli adeguati assetti (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) anche alle ASD che svolgono attività economicamente organizzata. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e orientamenti del CNDCEC (febbraio 2026), un’associazione sportiva che offre servizi su un mercato può essere qualificata come impresa, con conseguente applicazione degli obblighi di governance e monitoraggio della continuità aziendale, indipendentemente dall’assenza di scopo di lucro. Il professionista deve valutare caso per caso il profilo dell’ASD assistita.
La checklist mensile per il commercialista di ASD comprende: verifica soglie per ogni collaboratore (15.000 euro esente vs. eccedenza con ritenuta); elaborazione F24 INPS e IRPEF; gestione Libro Soci con quote e dati anagrafici aggiornati; Certificazione Unica annuale entro il 16 marzo; verifica permanenza iscrizione RASD. La perdita del regime speciale per mancata iscrizione opera con effetto retroattivo all’inizio del periodo d’imposta, con conseguente assoggettamento IRPEF ordinario su tutte le indennità erogate nell’anno.
D.Lgs. 36/2021 mod. D.Lgs. 163/2022; D.Lgs. 186/2025 (coordinamento sport e IVA); INPS – aliquote FPLD e Gestione Separata 2025 (sito INPS); art. 36 co. 6 D.Lgs. 36/2021 (esenzione IRPEF €15.000 dilettanti); L. 398/1991; RASD – Sport e Salute S.p.A. (www.sportesalute.eu); CNDCEC – febbraio 2026 su adeguati assetti ASD/ETS; Corte di Giustizia UE (giurisprudenza impresa).
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