Il Piano Transizione 5.0 (art. 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, conv. dalla L. 29 aprile 2024, n. 56) prevedeva un credito d’imposta dal 35% al 45% per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 (allegati A e B, L. 232/2016) condizionato al conseguimento di un risparmio energetico di almeno il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul singolo processo produttivo, con aliquote superiori per risparmi ≥10% e ≥15%. Il credito era valido per investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, data oltre la quale la misura è stata sostituita dall’iperammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Il D.L. 21 novembre 2025, n. 175 (conv. L. 4/2026) ha chiarito il divieto di cumulo con Transizione 4.0 per i medesimi beni (art. 1 co. 2), con obbligo per le imprese di dichiarare la scelta tramite apposita comunicazione trasmessa via PEC al GSE. Le comunicazioni di completamento degli investimenti dovevano essere presentate sulla piattaforma GSE entro il 28 febbraio 2026.
Per le imprese con pratiche tecnicamente ammissibili ma con risorse esaurite, il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dall’art. 1, lett. a), del D.L. 3 aprile 2026, n. 42, ha introdotto per il 2026 un contributo sotto forma di credito d’imposta pari all’89,77% dell’importo del credito richiesto dalle imprese in quella situazione. Con l’Avviso MIMIT del 29 aprile 2026, il GSE ha iniziato a inviare alle imprese — attraverso la piattaforma informatica Transizione 5.0 — la ricevuta di conferma del credito d’imposta spettante, disponibile nella sezione dedicata alla propria pratica. La scadenza per l’utilizzo di questi crediti è il 31 dicembre 2026. Per i crediti residui ante-2026 non ancora compensati, la Risoluzione AdE n. 1/E del 12 gennaio 2026 ha chiarito che sono riportabili in 5 quote annuali di pari importo (anni 2026-2030), visibili nel Cassetto Fiscale, compensabili tramite F24 con codice tributo “7079” (istituito con Ris. AdE n. 14/E del 16/4/2026), decorsi 10 giorni dalla comunicazione GSE.
Il professionista che assiste imprese con pratiche Transizione 5.0 pendenti deve presidiare tre attività nel 2026: (a) verifica nella piattaforma GSE della ricezione della ricevuta di conferma e dell’importo definitivo del credito (89,77% o quota residua su credito precedentemente approvato); (b) compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2026 per i crediti D.L. 38/2026, e pianificazione delle 5 quote annuali per i residui ante-2025; (c) gestione del divieto di cumulo con Transizione 4.0 per i beni già agevolati — la dichiarazione di scelta trasmessa via PEC al GSE è documento da conservare agli atti per eventuali verifiche. L’impresa che non rientra nelle pratiche D.L. 38/2026 (comunicazione di completamento presentata ma non ancora ricevuta dal GSE) deve monitorare attivamente la propria posizione nella piattaforma: l’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE all’AdE è il presupposto per la validità della compensazione.
Art. 38 D.L. 2/3/2024, n. 19 conv. L. 56/2024; D.L. 27/3/2026, n. 38 art. 8, mod. D.L. 3/4/2026, n. 42; D.L. 21/11/2025, n. 175 conv. L. 4/2026; D.M. MIMIT 24/7/2024 (G.U. n. 183 del 6/8/2024); Avviso MIMIT 29/4/2026; Ris. AdE n. 1/E del 12/1/2026; Ris. AdE n. 14/E del 16/4/2026 (cod. tributo 7079); L. 11/12/2016, n. 232 All. A e B.
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