La c.d. “IRES premiale”, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1 co. 436 ss.), prevede per il solo periodo d’imposta 2025 la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20%. Il DM MEF 8 agosto 2025 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2025) ha dettato le regole attuative rendendo la misura pienamente operativa. I soggetti ammessi sono: società di capitali ed enti commerciali residenti ex art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) TUIR; enti non commerciali (lett. c), limitatamente al reddito d’impresa derivante dall’attività commerciale eventualmente svolta; stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. I tre requisiti sono cumulativi: il mancato soddisfacimento anche di uno solo preclude l’intero beneficio.
I tre requisiti sono: (i) Accantonamento dell’utile 2024 — almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonato in un’apposita riserva vincolata, esplicitamente denominata “Riserva IRES premiale” (o equivalente) in nota integrativa, con delibera assembleare entro la data di approvazione del bilancio 2024. La riserva non può essere distribuita ai soci fino al 1° gennaio 2027 (salvo utilizzo a copertura perdite); la distribuzione anticipata genera riliquidazione dell’imposta al 24% con interessi; (ii) Investimenti qualificati — nel periodo 1° gennaio 2025 – 31 ottobre 2026 (termine di presentazione della dichiarazione Redditi 2025), l’impresa deve effettuare investimenti in beni strumentali nuovi rientranti negli Allegati A e B della L. 232/2016 (beni Transizione 4.0/5.0) per un importo almeno pari al maggiore tra il 24% dell’utile del 2024 e il 24% dell’utile del 2023, con un minimo assoluto di €20.000. Il DM precisa che il 30% dell’utile accantonato (ovvero 30% × 80%) deve essere coperto da investimenti 4.0/5.0; (iii) Requisiti occupazionali — assenza di ricorso alla CIG (salvo ordinaria per eventi transitori non imputabili) nei bienni 2024-2025, e non diminuzione del numero complessivo di unità lavorative.
In sede di dichiarazione (Unico SC 2026), l’aliquota ridotta si applica alla quota di reddito imponibile agevolabile nel Quadro RN, con compilazione di un campo dedicato; il Quadro RF concorre alla determinazione del reddito complessivo. Il DM 8 agosto 2025 chiarisce che: (a) l’IRES premiale è cumulabile con altri incentivi aventi ad oggetto i medesimi costi (es. credito d’imposta Transizione 4.0/5.0); (b) l’ordine di utilizzo delle riserve in caso di distribuzione è definito per presunzione: si distribuiscono prima le riserve non vincolate, preservando la “Riserva IRES premiale”; (c) la misura si applica per il solo 2025, senza conferma automatica per gli anni successivi. In assenza di proroga legislativa, dal 2026 si torna all’aliquota ordinaria del 24%. Il commercialista che assiste società di capitali in utile deve verificare la sussistenza di tutti e tre i requisiti prima dell’approvazione del bilancio 2024 e pianificare gli investimenti 4.0/5.0 entro ottobre 2026.
L. 30/12/2024, n. 207 (LdB 2025) art. 1 co. 436 ss.; DM MEF 8/8/2025 (G.U. n. 190 del 18/8/2025); art. 73 co. 1 TUIR; L. 11/12/2016, n. 232, Allegati A e B (beni 4.0/5.0); D.Lgs. 241/1997 art. 17 (compensazione F24); Relazione tecnica LdB 2025.
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