L’OIC 34, pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità e in vigore per i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, introduce per la prima volta in Italia un principio organico per la rilevazione dei ricavi da contratti con clienti. L’architettura è principle-based — non disciplina fattispecie settoriali ma fornisce un framework a cinque fasi: (1) identificazione del contratto con il cliente; (2) identificazione delle obbligazioni di fare (performance obligation); (3) determinazione del prezzo di transazione; (4) allocazione del prezzo alle singole obbligazioni; (5) riconoscimento del ricavo al momento — o lungo il periodo — in cui ciascuna obbligazione è soddisfatta. L’OIC 34 si applica alle voci A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e A5 (altri ricavi e proventi) del conto economico. Sono esclusi i lavori in corso su ordinazione (disciplinati dall’OIC 23) e i contratti assicurativi. Il principio ha modificato in modo coordinato anche gli OIC 12, 15 e 19 in tema di trattamento degli sconti e dei crediti.
La novità operativa più impattante per le PMI riguarda i contratti misti: quando un unico contratto include sia la fornitura di beni che servizi accessori (garanzia estesa, manutenzione inclusa, installazione, training), ciascuna componente deve essere contabilizzata separatamente come unità di contabilizzazione distinta (art. 24 OIC 34), con allocazione del prezzo totale proporzionale al prezzo di vendita stand-alone di ciascuna. I corrispettivi variabili (sconti condizionali, premi al raggiungimento di soglie, diritti di reso stimabili) devono essere inclusi nel prezzo di transazione solo nella misura in cui sia altamente probabile che non vengano successivamente stornati (cosiddetto variable consideration constraint). Le vendite con diritto di reso richiedono la contabilizzazione di: (a) un ricavo pari ai beni che non ci si attende restituiti; (b) una passività per il rimborso atteso; (c) un’attività per il diritto a recuperare il bene restituito. La Circolare Assonime n. 30/2023 aveva già anticipato alcune indicazioni applicabili, in via facoltativa, nel bilancio 2023.
Per l’applicazione ai bilanci 2024 (primo anno), il par. 45 OIC 34 ammette l’espediente pratico dell’applicazione prospettica: le nuove regole si applicano solo ai contratti stipulati (o sostanzialmente modificati) a partire dal 1° gennaio 2024, senza riesprire i comparativi dell’esercizio precedente. Il professionista che assiste il cliente nella chiusura del bilancio 2025 (secondo esercizio di applicazione) deve verificare: (a) se nel 2024 era stata scelta l’applicazione prospettica o retroattiva, con coerenza nelle politiche contabili 2025; (b) corretta identificazione delle performance obligation per categorie di contratti tipiche del settore (es. manifatturiero con garanzia, SaaS, servizi pluriennali, commesse parziali); (c) informativa obbligatoria in nota integrativa per le imprese medie e grandi (art. 2427 c.c.): politiche contabili adottate, saldo disaggregato dei ricavi per categoria. Per le micro-imprese in forma semplificata (art. 2435-ter c.c.) l’onere informativo è ridotto, ma il principio rimane applicabile nelle politiche di rilevazione.
OIC 34 – Ricavi (edizione 2023, in vigore dal 1/1/2024); art. 24 OIC 34 (unità di contabilizzazione); par. 45 OIC 34 (applicazione prospettica); OIC 12, OIC 15, OIC 19 (modifiche coordinate); OIC 23 (lavori in corso); Circ. Assonime n. 30/2023; artt. 2427 e 2435-ter c.c.; INRL – nota operativa marzo 2025.
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