Il Regolamento UE 2024/1623 (CRR3), pubblicato nella G.U.U.E. del 19 giugno 2024, modifica il Regolamento UE 575/2013 (CRR) e costituisce il pilastro normativo di “Basilea IV” nel sistema bancario europeo. Il CRR3 è in vigore dal 1° gennaio 2025, con alcune disposizioni già operative dal 9 luglio 2024 e con i requisiti relativi al rischio di mercato (FRTB — Fundamental Review of the Trading Book) rinviati al 1° gennaio 2027 (reporting dal 2025) tramite apposito “delegated act” della Commissione Europea. La Direttiva UE 2024/1619 (CRD VI) completa il quadro normativo e doveva essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 10 gennaio 2026. La principale innovazione è l’output floor: un parametro che limita il beneficio dei modelli interni (IRB — Internal Ratings-Based) rispetto all’approccio standardizzato (SA), imponendo che i requisiti patrimoniali IRB non scendano al di sotto di una percentuale crescente dei requisiti SA: 50% nel 2025, 55% nel 2026, 60% nel 2027, 65% nel 2028, 70% nel 2029, 72,5% dal 2030 (regime definitivo), con l’obiettivo di ridurre la variabilità dei Risk-Weighted Assets (RWA) tra istituti e migliorare la comparabilità dei requisiti di capitale.
Per le PMI italiane, il CRR3 presenta una importante disposizione di favore: lo SME Supporting Factor, confermato nel nuovo framework, riduce i requisiti di capitale bancario sulle esposizioni verso imprese di minori dimensioni. Il fattore correttivo è pari al 76,19% (moltiplicatore 0,7619) sulla quota di esposizione fino a €2.500.000, e all’85% (moltiplicatore 0,85) sulla quota eccedente. Questo meccanismo di favore, già presente nel CRR originario, garantisce condizioni di accesso al credito meno penalizzanti rispetto a quelle applicate alle grandi imprese. L’impatto operativo più rilevante per le PMI è indiretto: le banche che utilizzano modelli IRB avanzati (A-IRB) devono ricalibra-re i parametri PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) ed EAD (Exposure at Default) in coerenza con il nuovo framework, con possibili conseguenze sulle condizioni economiche (spread, plafond) dei finanziamenti in essere e in rinnovo. Le Linee Guida EBA/GL/2018/06 sull’erogazione e monitoraggio del credito rimangono il riferimento operativo per la documentazione minima richiesta alle imprese in sede di istruttoria.
Dal punto di vista del consulente aziendale, le implicazioni pratiche del CRR3 si manifestano su tre livelli: (a) revisione del rating interno da parte della banca creditrice — il ricalibramento IRB può modificare la class di rischio assegnata al cliente anche in assenza di variazioni nei suoi fondamentali, rendendo necessario un monitoraggio attivo e proattivo della posizione creditizia; (b) covenants finanziari — i contratti di finanziamento esistenti possono contenere clausole parametrate a indicatori di solidità (Debt/Equity, DSCR) che potrebbero essere richiamati dalla banca in sede di rinnovo in coerenza con i nuovi modelli; (c) Centrale Rischi — la qualità dell’andamento del conto (assenza di sconfinamenti, utilizzo medio del fido, regolarità dei rimborsi) pesa sempre di più nelle nuove calibrazioni. Il professionista che assiste PMI nella gestione del rapporto bancario deve integrare la conoscenza del CRR3 nelle analisi di supporto all’accesso al credito, producendo — in affiancamento al bilancio riclassificato — un’analisi del rating prospettico che anticipi le valutazioni della banca.
Regolamento UE 2024/1623 (CRR3), G.U.U.E. 19/6/2024; Direttiva UE 2024/1619 (CRD VI); Regolamento UE 575/2013 (CRR) come modificato; Comitato di Basilea – Basel III: Finalising post-crisis reforms (dicembre 2017); EBA/GL/2018/06; Banca d'Italia – TUB art. 53; EBA – CRR3 implementation roadmap 2024.
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