Il nuovo regime Patent Box, introdotto dall’art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, e perfezionato dall’art. 1 co. 10 della L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha abrogato il previgente regime (art. 1 co. 37-45 L. 190/2014) e opera con un meccanismo radicalmente diverso: la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo dei beni immateriali agevolabili. In sede di dichiarazione dei redditi — nel Quadro RF (IRES) o Quadro RG (IRPEF) — i costi R&D ammissibili sono portati in deduzione per un ammontare pari al 110% del loro valore effettivo, abbattendo il reddito imponibile senza richiedere la tassazione separata dei proventi derivanti dall’IP. Rispetto al regime previgente (opzione quinquennale e ruling obbligatorio), il nuovo regime è a utilizzo annuale e si applica direttamente nella dichiarazione senza necessità di istanza preventiva.
I beni immateriali agevolabili sono: software protetti dal diritto d’autore (L. 633/1941); brevetti industriali, ivi inclusi i brevetti per modello di utilità (artt. 45 ss. D.Lgs. 30/2005 – Codice della Proprietà Industriale); disegni e modelli (D.Lgs. 30/2005); know-how e informazioni aziendali riservate suscettibili di tutela. Sono esclusi i marchi d’impresa, a differenza del previgente regime. Il coordinamento con i beni immateriali Transizione 4.0 (Allegato B, L. 232/2016 — software, sistemi e piattaforme) è fondamentale: i medesimi costi di sviluppo software possono beneficiare sia del Patent Box (maggiorazione 110%) sia del credito d’imposta 4.0, a condizione che le componenti di spesa siano riferite a investimenti e funzionalità distinte — la Circolare AdE n. 5/E del 24 febbraio 2023 ha chiarito le regole di coordinamento e il principio di non sovrapposizione dei benefici. Il ruling facoltativo (Provvedimento AdE n. 433082 del 29 novembre 2022) consente di concordare preventivamente con l’AdE il metodo di calcolo e il nexus ratio, ottenendo certezza sui valori ammissibili, ma non è obbligatorio per accedere al beneficio.
La documentazione idonea (art. 6 co. 5 D.L. 146/2021 e Circ. AdE n. 5/E/2023) è il presidio anti-sanzioni più rilevante: se predisposta preventivamente e consegnata all’ufficio entro 20 giorni dalla richiesta in sede di verifica, la penalità per infedeltà dichiarativa non è irrogabile (penalty protection). Deve includere: descrizione dei beni immateriali e attestazione della relativa protezione giuridica (brevetto registrato, deposito copyright); ricostruzione analitica dei costi R&D ammissibili per ciascun IP; documentazione dei contratti di ricerca infragruppo con applicazione del nexus approach (OCSE – Action 5 BEPS) e dell’eventuale coefficiente di riduzione per IP sviluppati da terzi. La documentazione deve essere predisposta prima della presentazione della dichiarazione, non retroattivamente in sede di accertamento, ed aggiornata annualmente. Il professionista che assiste imprese con portafoglio IP deve verificare che ogni bene immateriale sia effettivamente tutelato dalla normativa di riferimento: la tutela giuridica è condizione necessaria, non sufficiente, per l’agevolabilità.
Art. 6 D.L. 21/10/2021, n. 146, conv. L. 215/2021; art. 1 co. 10 L. 234/2021; Circ. AdE n. 5/E del 24/2/2023; Provvedimento AdE n. 433082 del 29/11/2022 (ruling facoltativo); D.Lgs. 10/2/2005, n. 30 (CPI); L. 22/4/1941, n. 633 (diritto d'autore); L. 11/12/2016, n. 232, Allegato B; OCSE – Action 5 BEPS (nexus approach); art. 1 co. 37-45 L. 190/2014 (regime abrogato).
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