L’IMU 2026 è disciplinata dall’art. 1 co. 739-783 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020, che ha unificato IMU e TASI), senza interventi strutturali sulla base imponibile rispetto al 2025. Le principali novità operative riguardano due atti normativi recenti. Primo: il DM MEF del 6 novembre 2025, che ha riapprovato l’Allegato A al prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU, sostituendo il DM 6 settembre 2024 e semplificando il sistema: le fattispecie applicabili dai Comuni sono ricondotte a categorie standard strutturate, riducendo la discrezionalità nella differenziazione per sotto-categorie catastali. I Comuni devono caricare le aliquote sul sito del Dipartimento delle Finanze (finanze.gov.it) entro il 14 ottobre 2026 per la pubblicazione entro il 28 ottobre; in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote dell’anno precedente (o le aliquote base in assenza di prospetto pregresso). Secondo: il tasso di interesse legale 2026 è pari all’1,6% annuo (DM MEF 10 dicembre 2025, G.U. n. 289 del 13 dicembre 2025), rilevante per il calcolo del ravvedimento operoso in caso di versamento tardivo IMU.
La Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto due novità agevolative: (i) i Comuni possono ora ridurre o azzerare l’IMU sugli immobili inagibili per calamità o eventi eccezionali — il precedente perimetro consentiva solo la riduzione al 50% della base imponibile per inagibilità da calamità naturale (art. 1 co. 747 lett. b) L. 160/2019); il DM MEF 6 novembre 2025 ha già ampliato le condizioni, includendo l’inagibilità per cedimento strutturale e cause edilizie diverse; (ii) per gli enti non commerciali (ENC), è stata introdotta una norma interpretativa che chiarisce l’esenzione IMU (art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019) per gli immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie, previdenziali, culturali e didattiche: la norma esclude esplicitamente dall’esenzione le porzioni di immobile effettivamente utilizzate per attività commerciali, anche se residuali rispetto all’attività istituzionale. Il MEF aveva fornito in proposito la Risoluzione n. 1/DEF/2026 con chiarimenti sui comuni montani.
Le scadenze IMU 2026 rimangono invariate: acconto il 16 giugno 2026 (50% dell’imposta calcolata con le aliquote 2025 pubblicate sul sito MEF, o — se già pubblicato — con le nuove aliquote 2026) e saldo il 16 dicembre 2026 (conguaglio a saldo definitivo). La base imponibile è il valore catastale: rendita rivalutata del 5% × moltiplicatore (art. 1 co. 745 L. 160/2019). Moltiplicatori principali: 160 (abitazioni cat. A, escluso A/10), 140 (fabbricati cat. B), 80 (uffici e studi privati A/10), 60 (immobili D in generale), 65 (D/5 — istituti di credito). Rimane l’esenzione per l’abitazione principale (art. 1 co. 741 L. 160/2019) con esclusione delle cat. A/1, A/8, A/9. La dichiarazione IMU/IMPi e IMU ENC (modello approvato 2023-2024) va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione; il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (riforma del sistema sanzionatorio) prevede sanzioni ridotte per violazioni commesse dal 1° gennaio 2026.
Art. 1 co. 739-783 L. 27/12/2019, n. 160 (LdB 2020 – IMU); DM MEF 6/11/2025 (nuovo prospetto aliquote IMU); DM MEF 10/12/2025 (G.U. n. 289 del 13/12/2025 – tasso legale 1,6%); D.Lgs. 14/6/2024, n. 87 (riforma sanzioni tributarie); L. 30/12/2025, n. 199 (LdB 2026 – inagibilità e ENC); art. 1 co. 759 lett. g) L. 160/2019 (esenzione ENC); MEF – FAQ prospetto aliquote 10/2/2025.
Prova ora la Suite Finanziaria Pro — da €149/anno
Valutazione aziendale, Business Plan, Analisi Finanziaria, CCII e Agevolazioni 2026. Tutto in un unico abbonamento professionale.