Il Superbonus (art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 77/2020) ha subito una progressiva riduzione dell’aliquota agevolativa: la misura al 110% è cessata per i condomini il 31 dicembre 2023, salvo SAL certificati ≥30% entro il 30 settembre 2023. Per gli edifici condominiali con delibera assembleare e CILA-S presentata entro il 31 dicembre 2023, l’aliquota è scesa al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025 (art. 1 co. 894 della L. 29 dicembre 2022, n. 197). Dal 1° gennaio 2026 non sono più accessibili nuove spese Superbonus: le ultime detrazioni al 65% si riferiscono a spese sostenute (per cassa) entro il 31 dicembre 2025, con visto di conformità (art. 119 co. 11 D.L. 34/2020) e asseverazione tecnica (co. 13) ancora obbligatori per le spese 2024-2025 in dichiarazione. La cessione del credito (art. 121 D.L. 34/2020) è stata bloccata dal D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 (conv. L. 38/2023) a partire dal 17 febbraio 2023, fatte salve le opzioni formalizzate anteriormente. Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (conv. L. 67/2024) ha introdotto ulteriori restrizioni.
I crediti da cessioni ante-17/2/2023 continuano a circolare nel mercato secondario: l’acquirente può utilizzarli in compensazione tramite F24 entro il termine dell’anno cui il credito fa riferimento, secondo il calendario di quote annuali indicato nella comunicazione AdE. Sul piano del trattamento contabile (OIC 15), la cessione del credito d’imposta è contabilizzata in base alla sostanza economica: se pro-soluto con sconto significativo, il delta tra valore nominale del credito e corrispettivo ricevuto è rilevato come costo finanziario alla voce C17 del conto economico. La responsabilità solidale del cessionario (art. 121 co. 6 D.L. 34/2020, come modificato dal D.L. 11/2023) per i crediti non spettanti è limitata ai casi di dolo o colpa grave; la due diligence pre-acquisto e la verifica della documentazione originaria (visto di conformità, asseverazione) rimangono presidi essenziali per gli acquirenti di crediti nel mercato secondario. I crediti inesigibili o non utilizzabili per incapienza dell’F24 del cessionario devono essere rilevati come perdita su crediti nell’esercizio in cui si accerta la definitiva irrecuperabilità.
Per il professionista nel 2026, le attività operative residuali sono: (a) compilazione Quadro E (730) o Quadro RP (Unico) per le detrazioni residue in 4 o 10 rate annuali — le detrazioni Superbonus sono detraibili in 10 anni (eccezionalmente in 4 per alcune annualità) a partire dall’anno di sostenimento; (b) verifica nel Cassetto Fiscale dell’ammontare e del calendario delle rate di credito ceduto ancora da utilizzare, con eventuale comunicazione rettificativa all’AdE per correggere errori nelle cessioni pregresse; (c) comunicazione ENEA entro 90 giorni dal collaudo dei lavori (art. 119 co. 13 D.L. 34/2020): obbligatoria a pena di decadenza per le spese sostenute nel 2025 ancora da comunicare; (d) gestione IVA per gli appalti di lavori Superbonus: reverse charge e aliquote ridotte per le prestazioni di servizi agevolate rimangono operative per i contratti pre-2026 in corso di esecuzione. La Circolare AdE n. 33/E/2022 (e aggiornamenti successivi) rimane il riferimento interpretativo principale.
Art. 119 D.L. 19/5/2020, n. 34 conv. L. 77/2020; Art. 121 D.L. 34/2020 (cessione credito); D.L. 16/2/2023, n. 11 conv. L. 38/2023 (blocco cessione); D.L. 29/3/2024, n. 39 conv. L. 67/2024; art. 1 co. 894 L. 197/2022 (aliquote 70%/65%); Circ. AdE n. 23/E/2022 e n. 33/E/2022; OIC 15 (crediti e cessione); art. 119 co. 13 D.L. 34/2020 (ENEA).
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